SMS promozionali, le aziende non possono ignorare le richieste di cancellazione

Aveva chiesto di non ricevere più SMS pubblicitari al suo numero, ma l'azienda aveva continuato a inviarglieli. La richiesta, infatti, era arrivata a una casella email utilizzata per i contatti con il pubblico, non a quella dedicata alla privacy. Per il Garante, tuttavia, questa distinzione non cambia nella sostanza: le aziende devono comunque gestire le richieste di cancellazione anche quando arrivano attraverso altri recapiti aziendali. Proprio per questo motivo, la ditta Barbuti Spa, società specializzata nell'abbigliamento maschile, è stata sanzionata con una multa di 5.000 euro.

Il cliente aveva provato a cercare negli SMS ricevuti le istruzioni per interrompere gli invii pubblicitari, senza successo. Aveva quindi scritto alla casella email riservata ai contatti con il pubblico. Era arrivata anche una risposta automatica che confermava la ricezione della mail. Poi più nulla. Gli SMS, invece, non si erano fermati. Nel corso dell'istruttoria, la ditta ha spiegato che la casella email utilizzata dal cliente non era gestita dal personale incaricato di occuparsi delle richieste relative alla gestione della privacy. Questo problema organizzativo, secondo il Garante, non giustifica comunque il mancato rispetto dei diritti dell'interessato.

Nella sua decisione, il Garante ha precisato che avere un indirizzo dedicato alle questioni di privacy non basta. Qualora una richiesta arrivasse a un'altra casella aziendale, non può essere ignorata. Spetta quindi alla società fare in modo che venga presa in carico dal personale competente, senza obbligare il cittadino a cercare un recapito diverso. Per quanto riguarda gli SMS, chi invia messaggi commerciali deve spiegare al destinatario anche come chiedere di non riceverne altri. Le possibilità indicate dall'Autorità prevedono un link, un indirizzo email oppure una risposta allo stesso SMS con la parola "STOP". Queste indicazioni devono essere facilmente accessibili già nel messaggio promozionale.

Con il provvedimento n. 644 del 23 settembre 2026, oltre alla sanzione di 5.000 euro, il Garante ha anche ordinato alla società di adeguare le proprie comunicazioni pubblicitarie alla normativa sulla privacy e di riferire entro 30 giorni dalla notifica le misure messe in atto.


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Fonte: www.hdblog.it